Mediazione Civile e Commerciale

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Statuto

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STATUTO



Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA GIURIDICA

1. È costituita tra i sottoscritti l'Associazione senza scopo di lucro denominata "A.D.R. Camera Caritatis", per la soluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, con sede legale in Campobello di Mazara (TP) nella Via Garibaldi al Civico, 99.
2. L'Associazione può istituire, modificare o sopprimere le sedi secondarie e/o operative ed avvalersi di recapiti permanenti in Italia e all'estero.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
4. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2024, salvo anticipato scioglimento o tacito rinnovo.

Art. 3 - SCOPI ED ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione, senza scopo di lucro, intende diffondere la cultura delle soluzioni alternative alla giustizia ordinaria, per ogni e qualsiasi controversia insorta tra persone fisiche e/o giuridiche, sul territorio italiano o all'estero, sia organizzando adeguate strutture per la gestione e l'erogazione, anche a mezzo di terzi professionalmente adeguati, dei servizi di conciliazione, negoziazione, mediazione ed arbitrato, sia informando e formando, con iniziative e corsi, enti, organismi e persone fisiche e giuridiche all'erogazione dei servizi per le soluzioni alternative alle dispute civili e commerciali.
2. Con particolare riferimento alle norme in vigore riguardo la conciliazione societaria, e a quelle che saranno emanate sull'istituto di conciliazione in materia civile e commerciale, l'associazione adegua la propria organizzazione e regolamentazione ai DM 222/2004 e 223/2004, nonché ad altri regolamenti e norme di legge.
L'associazione si propone infatti di offrire in maniera efficace ed efficiente una risposta adeguata alla esigenza, sentita da più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie, al di fuori dei normali circuiti giurisdizionali.
Pertanto si propone anche di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione e arbitrato, rilasciando, ove previsto dalle norme in vigore, attestati abilitativi all'attività professionale di conciliatore, mediatore o arbitro.
4. Per il raggiungimento dello scopo l'associazione è libera di scegliere ogni e qualsiasi modalità organizzativa, formativa e patrimoniale, ritenuta adeguata e legittima, quali ad esempio: attività di studio, promozione culturale, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, al fine di agevolare la comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche, in materia di conciliazione, mediazione e arbitrato, per le soluzioni alternative delle controversie.
5. L'associazione si ripromette altresì di interagire, consorziarsi e comunque collaborare con alti enti ed organismi di uguale specie e natura in Italia ed all'Estero.
6. L'Associazione acquisirà, allestirà ed organizzerà i mezzi materiali e gli strumenti necessari ed utili al fine di consentire l'attività associativa ed il raggiungimento dei propri scopi, compiendo ogni e qualsiasi operazione economica e finanziaria necessaria ed utile.
Si precisa inoltre che, al fine di avvalersi delle disposizioni di favore previste da norme fiscali, l'Associazione si conforma ai requisiti richiesti per ottenere tali agevolazioni, ed in particolare:
a) al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) alla previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione: d) all' obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e)di prevedere l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) di prevedere l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
7. L'Associazione ha altresì lo scopo di:
a) predisporre campagne informative da indirizzarsi a tutti i professionisti, ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni promuovere lo studio e l'approfondimento del fenomeno conciliativo, nella prospettiva della sua incentivazione, anche ad opera del legislatore;
b) elaborare documenti di studio sulle riforme in atto, da presentare agli organi competenti in materia;
c) elaborare progetti specifici e best practices per la promozione della conciliazione, da realizzarsi in collaborazione con gli organi giudiziari e con altri soggetti istituzionali e associativi interessati.

Art. 4 - SOCI FONDATORI

1. Sono considerati Soci Fondatori i soggetti sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Art. 5 - SOCI ED ASSOCIATI

1. Possono essere soci/associati all'ADR tutte le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione, credo politico e nazionalità, si riconoscano negli scopi dell'Associazione ed intendano aderirvi per ottenere il raggiungimento delle finalità statutarie. Gli stessi potranno profondere il proprio impegno e rendersi attivi a titolo gratuito per favorire la diffusione dei principi ai quali l'ADR si ispira, nonché le azioni ed iniziative che, di volta in volta, l'ADR intraprenderà.
2. Soci I soci che vogliono entrare a far parte della Associazione fanno domanda alla Segreteria Amministrativa. Il numero dei soci è illimitato, e possono essere sia persone fisiche, giuridiche o altri enti privati o pubblici. Il richiedente è iscritto nel libro dei Soci dopo aver versato la quota di sua spettanza.
3. Associati. Coloro i quali hanno particolari qualifiche e intendono offrire i propri servizi professionali alla Associazione, nella domanda per diventare soci chiedono di essere associati all'Elenco dei Consulenti per le materie inerenti l'attività istituzionale e la formazione, dichiarando la propria disponibilità e onorabilità.
4. Possono, inoltre, essere associate le associazioni nazionali ed internazionali che si riconoscano negli scopi dell'ADR Camera Caritatis e che abbiano come finalità statutarie la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori o erogatori di beni e servizi, o comunque finalità che attengano al perseguimento del predetto fine, nonché associazioni che abbiano come finalità statutarie le stesse o analoghe finalità quelle previste dall'art. 2 del presente Statuto.
5. Il socio/associato può recedere dall'Associazione con una comunicazione scritta da indirizzarsi alla sede legale dell'Associazione.
6. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare, a maggioranza qualificata dei due terzi, l'esclusione di un singolo Socio/associato , per gravi e comprovate violazioni delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali o versi nelle condizioni di cui all'articolo 2286 del C.C.
7. Il socio/associato può recedere, o essere escluso, in ogni momento, senza che gli sia dovuta la restituzione della quota associativa o possa vantare altri titoli morali o patrimoniali sulla Associazione, il suo patrimonio o il suo reddito.
8. La quota associativa o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
9. Il socio/associato deve essere in regola con il pagamento delle quote e contributi per partecipare alla vita associativa. Il mancato pagamento, protratto per oltre tre mesi dall'inizio dell'anno, è causa di esclusione

Art. 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:
" l'Assemblea dei Soci;
" il Presidente;
" Il Collegio dei Probiviri;
" il Socio Tesoriere;
" il Socio Coordinatore.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni cinque anni.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI


1. L'Assemblea dei Soci è convocata di diritto almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.
2. La convocazione spetta al Presidente che prepara l'Ordine del Giorno e dà incarico alla segreteria di rendere noto l'ora, il giorno e l' Ordine del Giorno.
3. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo ed opportuno a garantire la conoscenza. In ogni caso la convocazione si ritiene validamente effettuata quando l'avviso sia stato pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata.
4. Le assemblea si tengono presso la sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione.
5. Le assemblee si tengono in una unica convocazione e sono valide qualunque sia il numero dei soci che vi partecipano e deliberano, su tutte le materie sottoposte, a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che non sia diversamente disposto in questo statuto o in altri atti o regolamenti associativi. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
6. Ai soci non presenti viene notificato il verbale delle decisioni dell'Assemblea mediante avviso esposto in apposita sezione del sito web dell'Associazione.
7. I soci dissenzienti possono ricorrere alla giustizia ordinaria, nei termini di legge, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione e/o la compromissione in arbitrio.
8. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione.
9. Delibera su: rendiconto della gestione; modifiche statuto; regolamenti; esclusione soci; su ogni altra materia sottoposta al suo esame.
10. L'assemblea dei soci nomina: il presidente; il collegio dei probiviri; gli altri organi amministrativi.
11. I soci possono chiedere al Presidente, in qualsiasi periodo dell'anno, che sia indetta l'Assemblea dei Soci, indicando quale siano gli argomenti da mettere in discussione.
12. Il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea richiesta. Se non vi provvede, il Collegio dei Probiviri provvede in sua vece.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

1. La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente dura in carica 5 anni, salvo revoca o dimissioni.
1. Per la prima volta è nominato Presidente il socio fondatore Giuseppe Gabriele, nato a Campobello di Mazara in data 08/11/1967 e domiciliato per la carica presso la sede associativa in in Campobello di Mazara (TP) nella Via Garibaldi al Civico, 99,, C.F. GBR GPP 67S08 B521N.
2. Al Presidente, oltre la rappresentanza legale e la firma, spetta il compito di dare impulso e sviluppo alla vita associativa, ponendo in essere tutte quelle iniziative ed attività ritenute utili ed opportune, prendendo accordi con i soci e gli associati, coordinando il loro lavoro e quello degli altri organi dell'Associazione, convocando l'Assemblea dei Soci ogni volta che lo ritiene opportuno o ne è richiesto dai soci.
3. Il Presidente svolge il proprio compito con la diligenza del buon padre di famiglia e a lui è affidata l'ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti di delega o di mandato, sicché nessuno potrà mai eccepire carenza di poteri.
4. Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza.. Dura in carica cinque anni e l'incarico può essergli rinnovato, anche più di una volta.
5. Il Presidente, in caso di impedimento, o quando ravvisi la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni ad un altro socio dell'Associazione, purché tale delega sia dettagliata nel contenuto e nei poteri e sia limitata nel tempo.
6. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea dei Soci in ogni momento, a maggioranza qualificata dei due terzi.
7. L'Assemblea dei soci che deve deliberare sulla revoca del Presidente è convocata senza indugio dal Presidente stesso, su istanza presentata da almeno tanti soci quanti rappresentano il ventesimo dei soci iscritti. Se il Presidente non provvede, uno dei membri del Collegio dei Probiviri, avutane notizia, provvede.

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci dell'Associazione e nominati dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un esercizio tra la scadenza della carica e la loro eventuale rinomina.
2. Al Collegio dei Probiviri è affidato il controllo del buon governo dell'Associazione e della eticità degli atti e dei fatti amministrativi, nonché del corretto ed etico comportamento dei vari organi dell'Associazione nell'esecuzione del mandato.
3. I pareri del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti, almeno che il presente atto, lo Statuto dell'Associazione ed i Regolamenti non prevedano diversamente.
4. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza dei membri, trascritte in apposito libro e pubblicate immediatamente sul sito web dell'Associazione in apposita sezione, a cura del Presidente o del socio Coordinatore, ai quali sono trasmessi a cura di uno dei membri del Collegio, indicato nel verbale.
5. Il socio membro del Collegio dei Probiviri che perda, nel corso del mandato, le caratteristiche di onorabilità, o per altri motivi non è ritenuto più adeguato a svolgere l'incarico, è immediatamente sospeso e la prima Assemblea dei Soci lo revoca e nomina il suo sostituto, che resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero collegio.

Art. 10 - IL SOCIO TESORIERE

1. Il socio Tesoriere viene nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il socio Tesoriere dura in carica cinque anni e viene eletto dall'Assemblea dei soci; il mandato è rinnovabile. Per quanto afferisce il primo mandato, la carica viene assunta dal Presidente fino alla nomina da parte dello stesso di un Socio Tesoriere.
3. Il socio Tesoriere gestisce e coordina l'attività finanziaria dell'Associazione, fornendone rendiconto annuale.
4. Redige annualmente il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea.
5. Il socio Tesoriere cura i rapporti tributari, fiscali e contributivi dell'Associazione, nonché la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali e civili ai quali l' Associazione è tenuta per legge.
6. Il socio Tesoriere amministra i fondi dell'associazione, anche mediante la tenuta di conti correnti postali e bancari, alla cui apertura è autorizzato su delega del Presidente dell'Associazione. Può effettuare pagamenti e può incassare somme a qualunque titolo conferite su delega del Presidente o dell'Assemblea.

Art. 11 - IL SOCIO COORDINATORE

1. Per una gestione efficiente dell'organizzazione associativa, dei rapporti tra Associazione ed utenza, della Segreteria amministrativa, delle procedure informatiche è nominato dall'Assemblea dei Soci un socio Coordinatore che dura in carica cinque anni e può essere rieletto, anche più di una volta. Per quanto afferisce il primo mandato, la carica viene assunta da un membro designato tra i soci fondatori.
2. Il socio Coordinatore è responsabile dell'attuazione dei regolamenti, ed, insieme al Presidente, della efficienza delle procedure informatiche.

Art. 12 - FONDO E PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.
2. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ritrae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) dai contributi volontari dei Soci;
b) da eventuali contributi ordinari o straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o Soci, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
d) da contributi e rimborsi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, istituzioni comunitarie e da altri enti in genere anche in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
e) da contributi di organismi internazionali;
f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
g) da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale,
purché consentita da norme di legge o regolamento:
i) dai residui attivi della gestione
3. L'importo della quote associative è determinato di anno in anno dall'Assemblea che approva il rendiconto dell'esercizio.
4. La quota associativa non è rivalutabile nè trasmissibile.
5. I soci non hanno alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né possono chiederne la restituzione in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.
6. Quanto acquistato dall'Associazione si deve intendere ad ogni effetto patrimonio dell'Associazione.
7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero si tratti rimborsi per spese effettuate per conto dell'Associazione.

Art. 13 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO


3. Il Presidente, di concerto con il socio tesoriere, appronta il rendiconto finanziario relativo all'esercizio del periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno lo pubblica sul sito ufficiale dell'associazione, accompagnato da una relazione sull'attività della Associazione per l'anno trascorso e dal preventivo economico - finanziario per l'anno successivo.
4. Il rendiconto dell'esercizio trascorso ed il preventivo economico - finanziario per l'anno successivo sono sottoposti all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione e le delibere conseguenti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
5. Il primo rendiconto si riferisce all'anno 2010 a partire dalla data di costituzione dell'associazione.

Art. 14 - VITA ASSOCIATIVA- REGOLAMENTI

1. La vita associativa, i rapporti tra associazione e soci, tra soci e soci, tra associazione e terzi, è regolata dal presente atto, modifiche ed integrazioni allo stesso e dai Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 15 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. L'associazione ritiene che per le caratteristiche dei servizi che si popone di offrire sia assolutamente rilevante che tutti gli atti ed i fatti amministrativi, gestionali e contabili siano immediatamente conosciuti dai soci, dagli associati e da ogni altra persona o ente interessato.
2. A tal uopo ha istituito un sistema di trasferimento delle informazioni in via telematica ed in particolare tutto quanto riguarda la vita associativa viene immediatamente depositato sul sito web dell'associazione all'indirizzo http://www.cameracaritatis.it. L'Associazione si impegna a dare risalto ed opportune istruzioni per la consultazione del predetto materiale ed agevolare le procedura di accesso ai dati.
3. Ogni e qualsiasi comunicazione o avviso dell'Associazione, o dei suoi organi, ai soci si intende effettuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione www.cameracaritatis.it, in home page o in una sezione dedicata.
4. Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione nella sezione a ciò dedicata, gli atti ed i provvedimenti sono trasferiti in altra sezione d'Archivio, comunque disponibile per i soci ed i terzi. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Associazione decorrono ogni e tutti gli eventuali termini.

Art. 16 - SERVIZI

1. La domanda di servizi proveniente dai cittadini ed enti è gestita dalla segreteria amministrativa.
2. I servizi sono erogati con i criteri, le modalità e le procedure previste da appositi regolamenti, approvati dall'Assemblea dei Soci.
3. Sono fatti salvi il Regolamento di Procedura (art. 7 DM 222/2004) che sarà redatto secondo le indicazioni di legge e la Tariffa per le prestazioni di conciliazione societaria, depositati presso il Ministero di Grazia e Giustizia - Responsabile del Registro degli organismi autorizzati a gestire tentativi di conciliazione - e quelli che saranno predisposti in riferimento all'istituto della conciliazione in materia civile e commerciale, nonché ad altri regolamenti e norme di legge.

Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE


1. Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza qualificata di due terzi dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata.
2. La deliberazione, con le modifiche, è pubblicata sul sito web dell'Associazione.





Art. 18 - SCIOGLIMENTO





1. L'Associazione si scioglie:
- quando abbia realizzato il suo scopo, o sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso perseguirlo e/o raggiungerlo
- per inattività dell'Assemblea dei Soci protratta per oltre due anni consecutivi (malgrado ripetute convocazioni da parte del Presidente durante l'anno a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra, nessun socio si è presentato nel luogo, giorno ed ora stabilita)
- per volontà dei Soci che nell' Assemblea indetta per deliberare sul tale O.d.G. abbiano votato lo scioglimento a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto.
- per provvedimento dell'autorità.
2. In caso di scioglimento è nominato tra i soci un liquidatore, e se non vi provvede l'Assemblea dei Soci, può nominarlo il Presidente, ovvero in sua mancanza, impedimento o conflitto, il Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Associazione. Se non vi sono soci che possano o vogliano ricevere l'incarico il liquidatore viene nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Associazione.
3. Il Liquidatore provvede a realizzare l'attivo patrimoniale, trasformandolo in numerario, a pagare i debiti, se ve ne sono, e quanto resta, detratto il suo compenso determinato in base alle tariffe all'epoca vigenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, lo destina al un Ente o Organismo nazionale di ricerca e sviluppo in materie giuridiche ed economiche.



Art. 19 - CLAUSOLE CONCILIATIVE ED ARBITRALI



1. Nel caso nascano conflitti tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra gli associati e gli organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione e l'Associazione, è fatto obbligo alle parti, prima di adire la giustizia ordinaria e/o amministrativa, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, rivolgendosi ad un ente o organismo che svolga tale servizio nella provincia ove ha sede legale l'Associazione. Nel caso di contrasto sulla scelta di tale Ente o Organismo, la parte diligente ne chiederà l'indicazione al Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Associazione.
2. Qualora, a seguito dell'esperimento di conciliazione, le parti non abbiano raggiunto alcun accordo è possibile che le stesse prima di ricorrere alla giustizia ordinaria compromettano la questione in arbitrio, determinando in tale atto le regole dell'arbitrato stesso.



Art. 20 - FORO COMPETENTE



Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione e/o tra l'Associazione e terzi, è competente il Foro di Marsala.



Art. 21 - CLAUSOLE FINALI E DI RINVIO



1. Le spese del presente atto, inerenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di
3. legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
4. Il presente accordo scritto su ___ pagine, sin qui è stato letto, confermato e sottoscritto in



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