Mediazione Civile e Commerciale

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Codice Etico

Regolamenti

Allegato "B" Codice europeo di
condotta per mediatori


Articolo 1 - COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI
E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza - I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamen-to della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme perti-nenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina - Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione po-trà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della pre-parazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari - Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore - I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.


Articolo 2 - INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'


2.1. Indipendenza - Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'in-dipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità - Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo im-parziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.


Articolo 3 - L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO
E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA


3.1. Procedura - Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbia-no compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, inclu-se le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve con-durre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possi-bili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concor-dare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un in-sieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamen-te.
3.2. Correttezza del procedimento - Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano inter-venire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risolu-zione della controversia.
3.3. Fine del procedimento - Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'even-tuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprenda-no i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.


Articolo 4 - RISERVATEZZA


Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o re-lative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivela-ta all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



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