Mediazione Civile e Commerciale

Cerca

Vai ai contenuti

Regolamento di Mediazione

Regolamenti

A.D.R. Camera Caritatis
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
Ai sensi del DM 180/2010 e successive integrazione e modifiche, da ultimo con decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia


Articolo 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO


1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DM 180/2010 e ss. come modificato dal DM 145/2011)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazio-ne a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regola-mento.
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR Camera Caritatis dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.


Articolo 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE


1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede legale di A.D.R. Camera Caritatis.
La domanda di avvio deve essere presentata, on line secondo il modello pubblicata sul sito www.cameracaritatis.it ovvero in forma cartacea su modello da richiedere alla segreteria dell'organismo. Può essere anche redatta su diverso modello che deve in ogni caso contenere:
A) l'indicazione di ADR Camera Caritatis e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
B) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
C) L'oggetto della lite;
D) Le ragioni della pretesa;
E) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diver-so, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
3. L'organismo comunica, alle parti, l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento neces-sario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.cameracaritatis.it dove può essere scaricata tutta la modulistica. In questi casi, il ver-bale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata da A.D.R. Camera Caritatis è predisposta al fine di garantire la si-curezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.
4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, A.D.R. Camera Caritatis può emettere il verbale di mancata partecipazione.


Articolo 3 - LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE


1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più i-doneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. Durante la procedura il Mediatore può convocare personalmente le parti per una seduta successi-va previo raccordo con la segreteria di ADR Camera Caritatis.
3. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo n. 28/2010, la stessa viene formulata sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore propo-nente;
4. La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipa-zione di una o di più parti al procedimento di mediazione;
5. L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione dell' assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi in base alle diverse specializzazioni in materie giuridiche.


Articolo 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA


1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio all'interno di A.D.R. Camera Caritatis, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è obbligato alla riservatezza sulle informa-zioni o fatti appresi nel corso della Mediazione e non può essere obbligato a testimoniare o comun-que a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdiziona-le, arbitrale o di altra natura. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previ-sto nell'art.2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e al-le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tiroci-nio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare, come prova giudiziale o di altra natura, suggerimenti, informazioni, circostanze che so-no state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti coinvolti nella mediazione o formato durante il procedimento.
7. L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:

o tutte le parti consentono a derogarvi;
o sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
o esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
o esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

Articolo 5 - NOMINA DEL MEDIATORE


1. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria li-sta.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.cameracaritatis.it;
I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica forma-zione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in ba-se all'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso or-ganismi iscritti.
L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sotto-scrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
2. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posse-duta.
A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i media-tori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professiona-le (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenen-do conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a va-lutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che secondo la valutazione del responsabile dell'organismo sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di rotazio-ne fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
3. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.
L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali cono-scenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la pro-pria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) la lista proposta alle parti conterrà nominativi di mediatori aventi specifiche competenze.


Articolo 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA'
E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE


1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condot-ta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore con un altro della propria lista di pari esperienza prima dell'inizio dell'incontro di mediazione ovvero a procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento. L'organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione.


Articolo 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE
E POTERI DEL MEDIATORE


1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizio-ni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
3. Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche propo-ste, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compen-so, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o di-versamente concordato con le parti.
5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
7. La proposta del mediatore può essere verbalizzata solo nel caso venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura.
8. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.


Articolo 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA


1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stes-se possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Il mediatore può in ogni caso convocare le parti personalmente
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappre-sentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.


Articolo 9 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE


1. La Mediazione si considera conclusa quando:
o le parti hanno conciliato la controversia;
o non vi è la possibilità di conciliare la lite;
o sono decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, sal-vo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR Camera Caritatis.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo
3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del ser-vizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministe-ro della giustizia.

Articolo 10 - MANCATO ACCORDO


1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.
3. Il verbale di mancato accordo viene sottoscritto da un mediatore di ADR Camera Caritatis.
4. In caso di mancata adesione alla procedura di mediazione, la relativa attestazione viene rilasciata dalla segreteria di ADR Camera Caritatis.


Articolo 11 - INDENNITA'


1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad A.D.R. Camera Carita-tis, inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappre-sentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
2. L'aumento dell'indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore è dovuto solo qualora il contenuto della proposta sia accettato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.
3. Con il consenso delle parti e di A.D.R. Camera Caritatis, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.
4. Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non vi è una sede di A.D.R. Camera Caritatis, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l'affitto di even-tuali locali e attrezzature.

Articolo 12 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI


1. Ricade nell'esclusiva responsabilità delle parti:
A) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclu-sioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
B) l'individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
C) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
D) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudi-ziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
E) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
F) la determinazione del valore della controversia;
G) il rispetto della forma e del contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
H) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 13 - RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI


Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.


Articolo 14 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME


1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da A.D.R. Camera Ca-ritatis.
2. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.



Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu